L’osteopatia è professione sanitaria

Con il decreto n° 131, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 7 Luglio 2021 il presidente della Repubblica Sergio Matterella, sancisce di fatto che l’osteopatia è divenuta una professione sanitaria. A tutti gli effetti l’osteopata diviene quindi un professionista sanitario con alcune autonomie ma comunque sempre senza la responsabilità della diagnosi medica.

La diagnosi, ovvero la patologia (o il problema) del paziente deve sempre essere identificato dal medico quindi né l’osteopata né tantomeno il fisioterapista possono fare la diagnosi.

In genere il fisiatra ma anche tutti gli specialisti medici, correttamente informati sulla professione osteopatico, potranno indirizzare i propri pazienti per le cure.

Si sancisce anche il fatto che la professione potrà essere esercitata anche nelle strutture pubbliche come cliniche e ospedali così come in strutture provate in regime di libera professione.

Oggi finalmente la prescrizione da parte del medico dunque è possibile a tutti gli effetti e ne sancisce nella pratica il riconoscimento a prezioso strumento di cura per le numerose problematiche di cui l’ osteopata si occupa. Non sappiamo quando questa prescrizione potrà godere di eventuali esenzioni e/o agevolazioni economiche, ma questo riconoscimento perlomeno pone le basi perché in futuro divenga possibile, il mio personale augurio che quel giorno arrivi il prima possibile.

Una professione così preziosa e così utile dovrebbe essere al più presto accessibile a tutti.

I dettagli del decreto n° 131

Qui sotto potete leggere i dettagli di legge sul decreto che si occupa dell’istituzione dell’osteopatia come professione sanitaria.

Nello specifico il decreto Recepisce l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’istituzione della professione sanitaria dell’Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020. (21G00140) (GU n.233 del 29-9-2021) e Vigente al: 14-10-2021.

“Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”
Dato a Roma, addi’ 7 luglio 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Speranza, Ministro della salute Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Perr precisione di informazione riporto qui testualmente gli articoli più rilevanti del decreto:

Art.1 Individuazione della figura e del profilo dell’osteopata

L’osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni  somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico.

Art. 2 Ambiti di attività e competenza

1. L’osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraversa l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico.

RETTIFICA
il comma 1 dell’articolo 2 del citato Atto Rep. n. 185/CSR come segue:
«1. L’osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all’indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni  somatiche del sistema muscolo scheletrico».

2. L’osteopata opera con le seguenti modalità:

a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente
ed al contesto clinico;

b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignita’ e della sensibilita’ del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;

c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l’appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;

d) al fine di prevenire alterazioni dell’apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettivita’; educa il paziente nelle abilita’ di autogestione dell’organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.

Art. 3. Contesto operativo

1. L’osteopata svolge attivita’ professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 4. Valutazione dell’esperienza professionale ed equipollenza dei titoli

1. Con successivo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonche’ i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico e’ definito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 7, della legge 11 febbraio 2018, n. 3.